L'organo che protegge l'indipendenza dei magistrati
Il Consiglio Superiore della Magistratura decide chi diventa Procuratore di Milano, chi viene trasferito a Catanzaro, chi avanza nella carriera. Non e' un organo tecnico secondario: e' lo scudo dell'indipendenza della magistratura dalla politica.
La riforma interverrebbe su tre assi: sdoppierebbe l'organo in due CSM separati, sostituirebbe l'elezione con il sorteggio per la scelta dei componenti, e cambierebbe il meccanismo di selezione dei laici — da elezione diretta (trasparente, attribuibile) a sorteggio da una lista compilata dal Parlamento. Tre interventi con una direzione comune: il controllo sull'organo di autogoverno si sposterebbe dalla magistratura verso il Parlamento — che scriverebbe i requisiti del sorteggio e compilerebbe la lista dei laici.
(L. 71/2022)
con la riforma
dai colleghi
Da un CSM a due: l'organigramma
Un CSM unico
Due CSM separati
| Aspetto | Prima | Dopo |
|---|---|---|
| Organo | CSM unico, giudicanti e requirenti insieme | Due CSM separati: uno per giudici, uno per PM |
| Presidente | Presidente della Repubblica | Presidente della Repubblica (presiede entrambi) |
| Di diritto | 2 (Primo Pres. + Proc. Gen. Cassazione) | 1 per CSM (rispettivamente PP o PG Cassazione) |
| Togati (2/3) | 20, eletti dai magistrati con sistema misto | Da definire per legge, sorteggiati |
| Laici (1/3) | 10, eletti dal Parlamento con maggioranza 3/5 | Da definire, sorteggiati da elenco parlamentare senza soglia |
| Vicepresidente | Eletto tra i laici | Eletto tra i laici sorteggiati da lista parlamentare |
| Mandato | 4 anni, non rieleggibili | 4 anni, esclusi dal sorteggio successivo |
| N. componenti | 33 (fissato per legge) | Non fissato in Costituzione |
| Disciplina | Sezione disciplinare interna al CSM | Sottratta: passerebbe all'Alta Corte Disciplinare |
L'influenza non sparirebbe. Cambierebbe specie.
Le correnti sono un fenomeno endogeno: nascono dentro la magistratura, dalle dinamiche tra magistrati. Gruppi che si formano dal basso, negoziazioni tra pari, una cultura della spartizione. È un problema reale — lo scandalo Palamara lo ha documentato.
Ma la riforma non risolverebbe l'influenza. Cambierebbe il tipo di meccanismo. Le correnti erano selezione interna — magistrati che scelgono magistrati. Era endogena: l'autogoverno restava autogoverno. Il sorteggio da lista parlamentare sarebbe selezione esterna: sarebbe il Parlamento a definire il bacino, scrivere i requisiti, compilare la lista. Non sarebbe un trasloco dell'influenza. Sarebbe un cambio di specie del meccanismo.
Il risultato: il problema non verrebbe risolto — verrebbe sostituito da un meccanismo diverso, controllato dalla maggioranza di turno e meno tracciabile.
Le correnti (tra pari)
→ Magistrati influenzano magistrati
→ Le nomine si negoziano tra gruppi interni
→ Il potere resta dentro l'ordine giudiziario
→ L'indipendenza dal potere politico è intatta
La maggioranza (dall'esterno)
→ Il Parlamento compilerebbe la lista dei laici
→ La legge ordinaria fisserebbe i requisiti del sorteggio
→ La maggioranza semplice basterebbe per tutto
→ Chi controllerebbe sarebbe il potere da cui la magistratura doveva essere indipendente
L'art. 104 della Costituzione stabilisce che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Questa frase resterebbe nel testo riformato. Ma se il «potere» legislativo controllasse la lista, i requisiti e la soglia dell'organo di autogoverno della magistratura — attraverso leggi ordinarie modificabili a maggioranza semplice — l'autonomia dichiarata nella Carta corrisponderebbe all'autonomia reale?
La legge 71/2022 ha riformato il sistema elettorale del CSM dall'interno: nuovi collegi, nuove regole di candidatura, soglia dei 3/5 per i laici. Ha agito sul problema endogeno (le correnti) con una soluzione endogena (riformare il voto), senza cedere il controllo a un potere esterno. La riforma costituzionale andrebbe in una direzione opposta: non correggerebbe l'influenza interna, la sostituirebbe con un'influenza esterna.
A chi rispondono i componenti del CSM
A sinistra il sistema attuale. A destra quello previsto dalla riforma. Le linee mostrano a chi risponde ogni componente.
A sinistra, ogni componente risponde a chi lo ha scelto. A destra, i togati non avrebbero mandato elettorale — il sorteggio non creerebbe un legame di responsabilità. I laici proverrebbero da una lista che la maggioranza di turno potrebbe compilare.
Come funzionerebbe il sorteggio
La riforma introdurrebbe due tipi di sorteggio, con un livello di controllo politico diverso per ciascuno.
Cosa sarebbe blindato e cosa no
✓ Proporzione 2/3 togati — 1/3 laici
✓ PdR presiede entrambi i CSM
✓ VP eletto tra i laici sorteggiati
✓ Mandato 4 anni, no sorteggio successivo
✓ Laici: professori o avvocati con 15+ anni
✗ Numero totale dei componenti
✗ Requisiti per i togati sorteggiabili
✗ Maggioranza per compilare la lista laici
✗ Numero minimo di nomi nella lista
✗ Procedure del sorteggio
✗ Criteri di formazione dei collegi
5 elementi blindati, 6 rinviati. La Costituzione fisserebbe la cornice — chi scrive le leggi ordinarie, a maggioranza semplice, deciderebbe il contenuto. E il contenuto determinerebbe chi entra nel CSM.
Sorteggio dei togati
Il sorteggio avverrebbe tra tutti i magistrati della rispettiva carriera (giudicante o requirente). La Costituzione riformata non fisserebbe alcun requisito di anzianita', funzione o merito — si limiterebbe a dire: «nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge». Ogni eventuale filtro sarebbe rimesso interamente alla legge ordinaria.
C'è un costo strutturale che andrebbe oltre i requisiti. A differenza dell'elezione, dove ogni magistrato che vota per te diventa un collega che ha investito nella tua rappresentanza, il sorteggio estrarrebbe un individuo dal meccanismo di protezione collegiale. Nessuno ti avrebbe votato — nessuno avrebbe ragione di proteggerti. Le correnti erano anche protezione orizzontale tra pari. Il sorteggio eliminerebbe la logica elettorale correntista, ma eliminerebbe anche questa rete.
Se la legge ordinaria stabilisse che possono essere sorteggiati solo magistrati con 25+ anni di carriera e funzioni di legittimita', il bacino si restringerebbe drasticamente. Se richiedesse solo 10 anni, si allargherebbe. La Costituzione non porrebbe limiti: la discrezionalita' sarebbe totale.
Sorteggio dei laici
Opererebbe un «sorteggio temperato» (cioè un sorteggio non tra tutti i candidati possibili, ma da una lista pre-selezionata dal Parlamento): il Parlamento in seduta comune compilerebbe, entro sei mesi dall'insediamento, un elenco di professori ordinari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Da questo elenco i laici verrebbero estratti a sorte.
Il testo costituzionale non fisserebbe né il numero minimo dei componenti dell'elenco parlamentare, né la maggioranza richiesta per la sua compilazione.
Elezione diretta
Il Parlamento elegge direttamente 10 laici con soglia dei 3/5. Il nome e' quello che entra nel CSM.
Lista + sorteggio
Il Parlamento compilerebbe una lista (senza soglia). Il sorteggio estrarrebbe i nomi dalla lista. Il Parlamento non sceglierebbe chi entra, ma sceglierebbe tra chi si pesca.
Chi scriverebbe i requisiti del sorteggio — anzianità, sede, funzione — determinerebbe chi può essere estratto. Sarebbe una legge ordinaria, modificabile a maggioranza semplice. La domanda è: quali garanzie ci sarebbero che questi criteri restino indipendenti dalla maggioranza di turno?
Chi controllerebbe la lista controllerebbe il bacino
Oggi i laici del CSM sono eletti dal Parlamento in seduta comune con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti (art. 22 L. 195/1958, modificato dalla L. 71/2022). Questa soglia è fissata in legge ordinaria, non in Costituzione — in teoria, anche oggi una maggioranza semplice potrebbe cambiarla. Ma il meccanismo resta un'elezione diretta: ogni parlamentare vota un nome, il voto è trasparente e attribuibile.
La riforma cambierebbe il meccanismo: il Parlamento preparerebbe una lista di candidati (la formula usata è «compili mediante elezione»), da cui i laici verrebbero poi sorteggiati. Il testo riformato non fisserebbe nessuna maggioranza per la compilazione di questo elenco. Il potere reale si sposterebbe dalla scelta finale (visibile nell'elezione) alla composizione della lista — e il sorteggio darebbe l'apparenza di neutralità a una selezione che rifletterebbe la maggioranza di turno.
La soglia dei 3/5 è già in legge ordinaria — anche oggi si potrebbe cambiarla. Ma oggi il meccanismo è un'elezione diretta: anche con una soglia più bassa, sai chi ha votato chi. Con il sorteggio da lista, il potere reale sarebbe nella composizione della lista, e il sorteggio darebbe l'apparenza di neutralità a una selezione che rifletterebbe la maggioranza di turno. L'influenza non scomparirebbe — diventerebbe meno tracciabile: compilare una lista non richiederebbe voti nominali, quindi nessuno potrebbe essere responsabilizzato per la selezione finale.
Tra i sei rinvii a legge ordinaria contenuti nella riforma, questo meriterebbe un'attenzione particolare. La soglia attuale dei 3/5 (art. 22 L. 195/1958, mod. L. 71/2022) è stata scritta per un meccanismo diverso: l'elezione diretta dei laici che entrano nel CSM. Il nuovo meccanismo sarebbe un altro atto giuridico: «compilare un elenco mediante elezione» da cui poi si sorteggia. La soglia esistente non si trasferirebbe automaticamente.
In assenza di una legge specifica, il default costituzionale per le deliberazioni del Parlamento è la maggioranza dei presenti (art. 64, comma 3, Cost.). È ragionevole auspicare che la legge attuativa preveda una soglia qualificata, ma è un auspicio — non una garanzia. E anche se la legge attuativa fissasse i 3/5, un futuro Parlamento potrebbe abbassarla a maggioranza semplice, con una legge ordinaria approvabile a maggioranza semplice. La differenza tra una garanzia costituzionale e un auspicio legislativo è tutta qui.
Cosa cambierebbe in pratica: l'esempio del Parlamento attuale
Questi numeri si riferiscono alla XIX legislatura (2022-2027), ma il meccanismo varrebbe per qualsiasi Parlamento con una maggioranza superiore al 50% ma inferiore al 60%.
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Due poteri separati. Per una ragione.
Perché questo funzioni, la magistratura si autogoverna. L'autogoverno non è perfetto — le correnti, il caso Palamara, le nomine negoziate sono problemi reali. Ma la riforma non correggerebbe l'autogoverno dall'interno: sposterebbe cinque sue leve verso l'esterno. Tutte nella stessa direzione.
L'art. 104 non cambierebbe. I suoi strumenti sì.
Il problema che il sorteggio vuole risolvere
Lo scandalo Palamara (maggio 2019) ha documentato un sistema di nomine negoziate tra correnti (Magistratura Indipendente, Unicost, Area) e rappresentanti politici. Le intercettazioni all'Hotel Champagne hanno mostrato un meccanismo di spartizione delle cariche direttive. Tutti i Presidenti della Repubblica — da Ciampi a Mattarella — hanno denunciato il condizionamento correntizio sulle nomine. Nel 2025 il TAR Lazio (sent. 23352/2025) ha dichiarato contra legem i parametri del Testo Unico sulla Dirigenza del CSM.
Il sorteggio reciderebbe la logica elettorale correntista. Nessun candidato da sostenere, nessuna campagna, nessuno scambio di favori. I sostenitori della riforma sottolineano che il sistema elettivo ha prodotto decenni di lottizzazione — e che il sorteggio romperebbe questo meccanismo. Un magistrato sorteggiato non dovrebbe nulla a nessun gruppo — ma sarebbe anche privo della protezione che il network collegiale forniva. La solitudine può essere indipendenza o fragilità: dipende da cosa c'è intorno.
I dati sulle nomine
Nel 2023 il plenum del CSM ha deliberato su 154 procedure di nomina (69 direttivi + 85 semidirettivi), con un tasso di unanimita' del 78,2%. Nel 2024 le procedure sono salite a 173, ma il tasso di unanimita' e' sceso al 63%. Questo dato si presta a due letture opposte:
L'alta percentuale di unanimita' indica che il CSM funziona e decide nel merito (VP Pinelli).
L'unanimita' nasconde accordi correntizi pre-concordati — il «sistema della scacchiera» (una distribuzione alternata delle nomine tra le diverse correnti della magistratura) descritto nel caso Palamara (cons. Mirenda).
Il sorteggio eliminerebbe l'influenza delle correnti — su questo non c'è dubbio. Ma non eliminerebbe l'influenza sul CSM: la trasferirebbe. I togati sorteggiati non risponderebbero più alle correnti, ma non risponderebbero neanche ai colleghi che li avevano eletti: non avrebbero mandato, non avrebbero elettorato. I laici verrebbero estratti da una lista che la maggioranza parlamentare potrebbe compilare da sola, senza obbligo di compromesso. Il risultato sarebbe uno scambio: l'influenza endogena delle correnti (interna alla magistratura) verrebbe sostituita dall'influenza esogena della maggioranza parlamentare di turno — cioè proprio quel potere da cui l'art. 104 della Costituzione vuole che la magistratura sia indipendente.
Cosa perderebbe il CSM, chi lo guadagnerebbe
L'art. 105 riformato ridefinirebbe le competenze di ciascun CSM. Ma il cambiamento più rilevante non sarebbe cosa resterebbe — sarebbe cosa uscirebbe.
Disciplina interna all'autogoverno
Il CSM esercita la giurisdizione disciplinare attraverso una Sezione disciplinare interna (6 membri: 4 togati + 2 laici). È la magistratura che giudica se stessa — con ricorso in Cassazione come garanzia esterna.
Disciplina esterna, stessa direzione
La competenza disciplinare uscirebbe dall'autogoverno e passerebbe all'Alta Corte Disciplinare (15 membri). I laici dell'Alta Corte (6 su 15, il 40%) proverrebbero dalla medesima lista parlamentare che alimenterebbe i CSM: stessa fonte, stesso meccanismo, stesso attore che controllerebbe il bacino. Sarebbe un pattern: composizione del CSM, lista dei laici, requisiti del sorteggio, e anche la leva disciplinare — ogni pezzo si muoverebbe nella stessa direzione, dall'autogoverno verso la maggioranza.
Composizione del CSM, lista dei laici, requisiti del sorteggio, e anche la disciplina: ogni pezzo della riforma sposterebbe potere nella stessa direzione — dall'autogoverno della magistratura verso strumenti controllabili dalla maggioranza parlamentare attraverso leggi ordinarie.
«La Costituzione garantisce che la magistratura sia un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104). Cosa resterebbe di questa autonomia se gli strumenti per governarla — la lista dei laici, i requisiti del sorteggio, la composizione dei collegi, la disciplina — passassero tutti sotto il controllo della maggioranza parlamentare di turno, attraverso leggi ordinarie modificabili a maggioranza semplice?»
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Art. 104 Cost. vigente e riformato (art. 3 legge cost., G.U. n. 253 del 30/10/2025) · Art. 105 Cost. riformato (art. 4 legge cost.) · L. 24 marzo 1958, n. 195 (art. 22, come mod. dalla L. 71/2022 — soglia 3/5 votanti per elezione laici) · L. 17 giugno 2022, n. 71 (riforma Cartabia: CSM 33 componenti, 20 togati + 10 laici + 3 di diritto) · Parere CSM 8 gennaio 2025 · AreaDG/Il Sole 24 Ore (dati nomine direttivi 2023-2024) · Caso Palamara, intercettazioni Hotel Champagne, maggio 2019 · TAR Lazio sent. 23352/2025 · Dichiarazioni Presidenti della Repubblica (Ciampi–Mattarella) sul condizionamento correntizio.
Note
(1) Composizione CSM vigente (L. 71/2022): 33 componenti totali — 20 togati eletti + 10 laici eletti con maggioranza 3/5 dei votanti = 66,7% togati su 30 elettivi. Dato aggiornato rispetto alla versione pre-Cartabia (27 componenti, 59% togati).
(2) Il testo riformato non fisserebbe la maggioranza richiesta per compilare l'elenco dei candidati al sorteggio tra i laici, a differenza dei 3/5 dei votanti oggi richiesti per l'elezione diretta (art. 22 L. 195/1958 mod. L. 71/2022).
(3) Il numero totale dei componenti di ciascun nuovo CSM non sarebbe fissato in Costituzione: sarebbe demandato interamente alla legge ordinaria, insieme alle procedure di sorteggio.