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22–23 MAR 2026 Referendum confermativo
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§ 07 — Le domande

Le domande difficili — con risposte aperte

Gli argomenti più forti a favore della riforma. Per ognuno: la forza, il punto critico, la domanda aperta.

Come leggere questa pagina

Diciassette domande, nessuna risposta facile

Chi sostiene la riforma ha argomenti. Alcuni sono forti. Ignorarli o liquidarli non serve a nessuno. Ogni domanda qui sotto è presentata nella formulazione più solida possibile per il Sì, poi confrontata con i dati disponibili. La terza voce — la domanda aperta — è quella che il lettore porta con sé.

Struttura di ogni risposta

La forza dell'argomento — perché questa obiezione ha peso e non va sottovalutata.

Il punto critico — dove l'argomento incontra un limite nei dati, nel testo o nella logica.

La domanda aperta — ciò che resta irrisolto. Non una sentenza, ma un interrogativo onesto.

Le 17 domande

Diciassette domande, esaminate da entrambe le prospettive

Il problema è reale

La magistratura ha problemi concreti. Chi li nega non è credibile. La domanda è se questa riforma li risolverebbe — o se farebbe anche altro.

Lo scandalo Palamara (maggio 2019) non è un'invenzione. Le intercettazioni all'Hotel Champagne hanno documentato un sistema di nomine negoziate tra correnti — Magistratura Indipendente, Unicost, Area — e rappresentanti politici. Tutti i Presidenti della Repubblica da Ciampi a Mattarella hanno denunciato il condizionamento correntizio. La sentenza TAR Lazio n. 23352/2025 ha dichiarato contra legem (contrari alla legge) i parametri del Testo Unico sulla Dirigenza del CSM (i criteri usati per le nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari), ritenendoli un automatismo che sacrifica il merito reale. Le correnti sono un problema strutturale, non un'opinione.

Il sorteggio eliminerebbe la responsabilità elettiva dei togati: chi è sorteggiato non risponderebbe a nessuno per il proprio operato in Consiglio. Non è un dettaglio — è la differenza tra rappresentanza e casualità. Ma c'è un costo nascosto: i magistrati sorteggiati perderebbero anche la protezione orizzontale che le correnti garantivano ai loro membri. Una rete collegiale è una rete collegiale. Il sorteggio sarebbe isolamento.

Inoltre, la riforma non eliminerebbe ogni influenza politica: la sostituirebbe con un meccanismo diverso. I laici sarebbero sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento. Il meccanismo cambierebbe: da elezione diretta (trasparente, attribuibile) a sorteggio da lista. La soglia attuale dei 3/5 è già in legge ordinaria (L. 71/2022), ma oggi il voto è diretto — sai chi ha votato chi. Con il sorteggio da lista, la selezione reale si sposterebbe nella composizione della lista, e la maggioranza di turno la controllerebbe.

Per i togati, poi, i requisiti di sorteggiabilità sarebbero interamente rimessi alla legge ordinaria. Chi scrivesse quei requisiti deciderebbe, di fatto, chi potrebbe entrare nel CSM.

Il problema delle correnti è reale. Ma la soluzione a un eccesso di logica elettorale può essere l'eliminazione completa della responsabilità elettiva? Un CSM di sorteggiati che non risponderebbero a nessuno sarebbe davvero più indipendente — o sarebbe solo meno controllabile?

La magistratura non ha saputo riformarsi da sola. Le correnti hanno resistito a decenni di critiche. L'ANM — l'associazione di categoria — ha difeso lo status quo. Se il problema è interno e la soluzione interna non arriva, è ragionevole che l'intervento venga dall'esterno: dal Parlamento, espressione della sovranità popolare e della maggioranza che lo governa.

L'art. 104 della Costituzione separa magistratura e potere politico per una ragione precisa: la magistratura controlla chi governa. Se chi governa controlla chi lo controlla, il controllo salta.

Il problema delle correnti è reale, ma è un problema di governance interna: regole elettorali del CSM, trasparenza sulle nomine, criteri di valutazione. La legge Cartabia (L. 71/2022) ha già dimostrato che si può intervenire sulle regole interne con legge ordinaria — soglia 3/5 per i laici, nuovo sistema elettorale per i togati — senza spostare le leve verso l'esterno.

La riforma non correggerebbe il meccanismo interno: lo bypasserebbe. Al posto di togati eletti con regole migliori, metterebbe togati sorteggiati che non risponderebbero a nessuno. Al posto di laici eletti con maggioranza qualificata, metterebbe laici da una lista senza soglia. La direzione non sarebbe «più merito, meno correnti» — sarebbe «meno autogoverno, più controllo esterno».

Se il motore dell'auto ha un problema, lo ripari o lo sostituisci con un motore controllato da qualcun altro? La magistratura ha bisogno di regole interne migliori — o di essere governata dall'esterno?

Le correnti hanno dimostrato di saper sopravvivere a ogni riforma ordinaria. Dalla riforma Castelli (2005) alla Cartabia (2022), il sistema correntizio si è adattato a ogni cambiamento di regole. Se le leggi ordinarie non bastano a sradicare il problema, forse serve un intervento al livello più alto: la Costituzione. Chi sostiene la riforma può argomentare che solo un cambiamento strutturale — dal voto al sorteggio — potrebbe spezzare un circolo vizioso che dura da decenni, spostando la selezione dal circuito elettorale interno alla magistratura a un meccanismo i cui criteri verrebbero definiti per legge ordinaria.

La legge Cartabia è entrata in vigore nel 2022-2024. I suoi effetti a regime non sono ancora misurabili. Il nuovo sistema elettorale per i togati, la soglia dei 3/5 per i laici, il limite a un solo passaggio di carriera sono tutti strumenti recenti. Giudicarli insufficienti prima di vederne i risultati è prematuro.

Esistono inoltre strumenti ordinari mai tentati: voto singolo non trasferibile per il CSM (che spezza le liste di corrente), incompatibilità tra ruoli associativi ANM e candidatura al CSM, trasparenza obbligatoria su tutte le nomine con motivazione pubblica, sorteggio dei soli relatori (non dell'intero Consiglio). Nessuno di questi richiede di toccare la Costituzione.

Il rischio della costituzionalizzazione è che cristallizzerebbe un meccanismo (il sorteggio) che potrebbe rivelarsi inadeguato — e per cambiarlo servirebbe un'altra riforma costituzionale, con i suoi 2-4 anni di iter e doppia lettura.

Se il problema delle correnti è un problema di regole interne, perché la risposta sarebbe cambiare l'architettura costituzionale? E se il sorteggio non funzionasse, quanto ci vorrebbe per tornare indietro?

Il sorteggio spezzerebbe la logica di scambio elettorale: nessun candidato da sostenere, nessuna campagna, nessun debito verso chi ti ha fatto eleggere. I sorteggiati non dovrebbero nulla a nessuna corrente — e questo, per i sostenitori, è il punto: recidere il legame tra nomine e clientele interne. Il modello ha radici antiche: nell'Atene classica le cariche pubbliche venivano assegnate per sorteggio proprio per sottrarre le nomine alle fazioni.

L'assenza di mandato sarebbe anche assenza di responsabilità. Un togato eletto dai colleghi sa di dovere rendere conto: se opera male, non viene rieletto. Un togato sorteggiato non avrebbe elettori, non avrebbe mandato, non avrebbe un «dopo» in cui può essere giudicato per il suo operato in Consiglio.

In democrazia, il potere senza responsabilità è un problema — non una garanzia. Il sorteggio ateniese funzionava in un contesto radicalmente diverso: città-stato piccole, mandati brevissimi, euthyna (rendiconto obbligatorio a fine mandato). La riforma italiana non prevederebbe nulla di tutto questo.

Inoltre, il sorteggio non sarebbe mai davvero «puro»: chi definisce i requisiti di sorteggiabilità definisce il bacino. Per i togati, i requisiti sarebbero interamente rimessi alla legge ordinaria (art. 104 riformato: «nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge»). Chi scrivesse quella legge deciderebbe chi può essere sorteggiato.

Il sorteggio spezzerebbe il clientelismo elettorale — ma non lo eliminerebbe: lo sposterebbe a monte, verso chi definisce i requisiti di sorteggiabilità e chi compila la lista. Se tra quattro anni il sorteggio producesse un CSM peggiore di quello attuale, quale strumento avrebbero i magistrati per correggerlo? Con l'elezione, non votano chi ha deluso. Con il sorteggio, aspetterebbero la prossima estrazione — e nel frattempo il potere reale sarebbe di chi ha scritto le regole dell'estrazione.

Lo strumento proposto

La separazione delle carriere, il sorteggio, l'Alta Corte. Ogni meccanismo esaminato nei dettagli.

La percezione conta. Un cittadino che si presenta davanti a un giudice il quale, fino a poco prima, sosteneva l'accusa in un'altra aula, può legittimamente dubitare della sua imparzialità. Non si tratta solo di imparzialità effettiva, ma di imparzialità percepita — e in uno Stato di diritto anche la percezione ha valore.

Il problema era già stato affrontato, e in larga misura risolto. La legge Cartabia (D.lgs. 44/2024, art. 12) ha limitato i passaggi di carriera a un solo passaggio nell'intera vita professionale del magistrato. I dati mostrano che i passaggi effettivi PM→giudice negli ultimi anni erano circa 28 all'anno su 8.800 magistrati — lo 0,31% dell'organico. Con il limite Cartabia, il fenomeno è destinato a ridursi ulteriormente fino a estinguersi.

Per risolvere un problema che riguardava meno di 30 persone all'anno, la riforma riscriverebbe sette articoli della Costituzione (artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110), introdurrebbe il sorteggio, sdoppierebbe il CSM, creerebbe l'Alta Corte e demanderebbe almeno cinque leggi ordinarie. La sproporzione tra il problema dichiarato e lo strumento impiegato è il punto critico.

Un problema che riguarda lo 0,31% dell'organico e che la legge ordinaria ha già ridotto a un singolo passaggio nell'intera carriera giustificherebbe la riscrittura di sette articoli della Costituzione? O la separazione delle carriere sarebbe l'involucro che permette di far passare il resto?

È vero che molti paesi europei hanno carriere separate tra magistratura giudicante e requirente. Germania, Portogallo, Spagna hanno sistemi diversi tra loro, ma la distinzione strutturale esiste. Anche la Francia, pur mantenendo un corpo unico, distingue nettamente le funzioni. L'Italia è tra i pochi grandi ordinamenti a mantenere un corpo unico. Chi invoca il confronto europeo ha un dato di fatto dalla sua parte.

Il confronto europeo non si esaurisce nella struttura — conta cosa la regge. Dove la separazione funziona, le garanzie di indipendenza del PM sono blindate in Costituzione.

Portogallo: l'art. 219 della Costituzione portoghese sancisce esplicitamente che il Ministério Público (la procura) «goza de autonomia» (gode di autonomia). Le garanzie personali dei magistrati requirenti (inamovilità, divieto di trasferimento arbitrario) sono norme costituzionali, non leggi ordinarie. L'autogoverno del PM è definito dalla Costituzione stessa (art. 220).

Germania: i PM tedeschi dipendono dal Ministro della Giustizia (§147 Gerichtsverfassungsgesetz, la legge sull'ordinamento giudiziario). La CGUE, nelle cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU (27 maggio 2019), ha stabilito che le procure tedesche non sono autorità giudiziaria indipendente ai fini del mandato d'arresto europeo (il meccanismo con cui un paese UE chiede a un altro di consegnare un indagato). La mera possibilità di un'ingerenza politica è sufficiente a minare l'indipendenza.

La riforma Nordio separerebbe le carriere ma non conterrebbe equivalenti costituzionali delle garanzie portoghesi. Lo statuto del PM resterebbe affidato alla legge ordinaria.

Andremmo verso il modello portoghese — separazione con garanzie costituzionali forti — o verso quello tedesco, dove il PM non è abbastanza indipendente neanche per la CGUE? Il testo della riforma, da solo, non risponde.

La composizione dell'Alta Corte prevederebbe 15 giudici, di cui 9 togati (6 giudicanti + 3 requirenti) e 6 laici (3 nominati dal Presidente della Repubblica + 3 sorteggiati da elenco parlamentare). La componente togata sarebbe il 60%. Chi sostiene la riforma ha ragione nel dire che i magistrati sarebbero in maggioranza numerica — anche se sorteggiati, non eletti, e quindi senza mandato da parte dei colleghi.

La composizione numerica non esaurisce il discorso. Occorre considerare l'intero quadro.

I togati sarebbero sorteggiati, non eletti: non avrebbero mandato, non risponderebbero a nessuno. Il potere di decidere chi può essere sorteggiato si sposterebbe verso chi scrive i requisiti di sorteggiabilità (legge ordinaria, maggioranza semplice). Il presidente sarebbe sempre un laico, scelto tra i 6 componenti non togati (nominati dal PdR o sorteggiati dall'elenco parlamentare). La componente laica crescerebbe: passerebbe dal 33,3% dell'attuale Sezione disciplinare del CSM — l'organo interno al Consiglio che oggi giudica i magistrati accusati di illeciti — (2 laici su 6 membri) al 40% dell'Alta Corte (6 su 15).

Ma il punto più rilevante è un altro: le sentenze dell'Alta Corte sarebbero appellabili soltanto davanti alla stessa Alta Corte. Nella tesi prevalente in dottrina (Cassano, Biondi, Gatto), il ricorso in Cassazione sarebbe escluso. L'Alta Corte sarebbe l'unico organo della Repubblica le cui sentenze definitive non avrebbero un controllo giurisdizionale esterno. Per nessun'altra categoria professionale — avvocati, notai, medici — il disciplinare si chiude senza Cassazione.

Conta di più la composizione interna dell'organo o l'esistenza di un controllo esterno sulle sue decisioni? Un organo può dirsi garanzia se è l'unico a giudicare se stesso?

La Sezione disciplinare del CSM è composta in maggioranza da magistrati (4 su 6). «Togati che giudicano togati» produce, secondo i critici, una tendenza all'indulgenza corporativa. Su 194 sentenze nel triennio 2023–2025, le rimozioni sono state 8 — il 4%. Le sanzioni più frequenti sono censure e perdite di anzianità, considerate blande. Un organo con più componente laica e un presidente non togato porterebbe uno sguardo esterno alla corporazione.

I dati raccontano una storia diversa dalla narrazione. Nel triennio 2023–2025 la Sezione disciplinare ha pronunciato 194 sentenze: 121 condanne (62%), 50 assoluzioni, 23 non luogo a procedere per dimissioni. Il tasso di condanna del 62% è superiore a quello di molti procedimenti penali ordinari.

La magistratura ha rimosso i propri membri quando hanno abusato del ruolo. Il caso più noto: Luca Palamara, radiato dalla magistratura attraverso il sistema disciplinare interno — non dalla politica, non da un organo esterno. Lo stesso sistema ha prodotto 8 rimozioni e 17 perdite di anzianità nel triennio.

Il confronto con il potere politico è istruttivo: parlamentari condannati in via definitiva per reati commessi nell'esercizio delle funzioni restano in carica perché la destituzione spetta alla Camera di appartenenza — cioè ai colleghi. Il potere che chiede più controllo esterno sulla magistratura non applica lo stesso principio a se stesso.

Se il sistema disciplinare attuale condanna nel 62% dei casi e ha prodotto rimozioni concrete, il problema è che non funziona — o che non funziona abbastanza? E se la risposta è «non abbastanza», servirebbe un organo nuovo che eliminerebbe il controllo della Cassazione — o basterebbe rafforzare quello esistente?

L'articolo 111, comma 7, della Costituzione non è stato modificato dalla riforma. Recita: «Contro le sentenze [...] è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.» Chi difende la riforma sostiene che questa norma, rimasta intatta, garantisce comunque il ricorso. Le sentenze dell'Alta Corte sono definite «sentenze» nel testo — e dunque rientrerebbero nell'ambito dell'art. 111. È la posizione espressa, tra gli altri, dal Procuratore della Repubblica Gustapane e dal Presidente ANM Santalucia.

Il nuovo art. 105 Cost. stabilisce che contro le sentenze dell'Alta Corte è ammessa impugnazione «soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte». La dottrina prevalente ritiene che quell'avverbio escluda il ricorso in Cassazione: in diritto, quando una norma specifica dice «soltanto qui», prevale sulla regola generale che dice «sempre ovunque».

Margherita Cassano, Prima Presidente emerita della Cassazione: «Il tenore letterale dell'intera disposizione e, in particolare, l'uso dell'avverbio "soltanto", non consentono di ritenere che avverso le sentenze dell'Alta Corte sarà consentito il ricorso in cassazione.»

Francesca Biondi, costituzionalista: «La formulazione letterale della norma lo esclude [...] i due avverbi mostrano la chiara volontà del legislatore costituzionale di chiudere il procedimento disciplinare all'interno di questo organo.» Biondi nota che nei precedenti progetti di riforma (il disegno di legge AC 4275 del 2011 e la Commissione bicamerale del 1997) il ricorso in Cassazione era stato espressamente previsto. Il silenzio attuale è eloquente.

Il dibattito è aperto. Il prof. Pinelli individua tre possibili esiti: ammissibilità del ricorso, inammissibilità, o questione di costituzionalità. La questione potrebbe finire davanti alla Corte Costituzionale come conflitto tra principi.

Se il ricorso in Cassazione era davvero garantito, perché non scriverlo esplicitamente nel testo? L'incertezza su un diritto fondamentale — il controllo esterno sulle sentenze — è già di per sé un problema. Una Costituzione ben scritta non lascia dubbi su chi ha l'ultima parola.

Dove andrebbe il potere

Cinque leve dell'autogoverno cambierebbero. In quale direzione? Chi guadagnerebbe, chi perderebbe.

Il primo comma dell'art. 104 — «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» — non è stato toccato dalla riforma. Chi la difende sottolinea che il principio fondante resta intatto: l'indipendenza è ancora in Costituzione, nero su bianco.

Inoltre, la riforma non eliminerebbe l'autogoverno: lo riorganizzerebbe. I due CSM resterebbero presieduti dal Presidente della Repubblica, la proporzione 2/3 togati – 1/3 laici sarebbe invariata nella formula costituzionale, e i togati continuerebbero a essere la maggioranza. Il sorteggio, secondo i sostenitori, sposterebbe la selezione dei togati dal circuito elettorale interno alla magistratura a un meccanismo i cui criteri verrebbero definiti per legge ordinaria.

Un principio costituzionale vive nei suoi strumenti di attuazione. L'art. 104 dice che la magistratura è indipendente — ma cosa rende operativa quell'indipendenza? La scelta dei componenti del CSM, la disciplina, il vicepresidente che orienta i lavori, i requisiti per accedere all'autogoverno.

La riforma interverrebbe su ognuna di queste leve: i togati non sarebbero più eletti dai colleghi ma sorteggiati con requisiti fissati per legge ordinaria; i laici non richiederebbero più un accordo bipartisan; il VP proverrebbe dalla componente laica sorteggiata dall'elenco parlamentare, con un meccanismo (sorteggio da lista) che sposterebbe la selezione reale nella composizione della lista; la disciplina uscirebbe dall'autogoverno. Cinque leve su cinque si sposterebbero dall'autogoverno verso il controllo esterno.

Il testo dell'art. 104 resterebbe. Ma sarebbe come lasciare la scritta «uscita di emergenza» su una porta che è stata murata.

Un principio costituzionale senza gli strumenti per attuarlo è ancora un principio — o è una decorazione?

Il rinvio alla legge ordinaria è una tecnica comune nelle Costituzioni. La Carta non può regolare ogni dettaglio: fissa i principi, poi la legge li attua. Anche la Costituzione vigente rinvia a leggi ordinarie per l'ordinamento giudiziario. Non c'è nulla di anomalo nel delegare i dettagli al legislatore.

Il problema non è il rinvio in sé — è cosa viene rinviato e senza quali garanzie.

La riforma demanderebbe alla legge ordinaria almeno cinque elementi cruciali: (1) i requisiti di sorteggiabilità dei togati, (2) il numero totale dei componenti di ciascun CSM, (3) la composizione dei collegi dell'Alta Corte, (4) il catalogo degli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, (5) le norme sul funzionamento dell'Alta Corte. Per nessuna di queste leggi il testo costituzionale prevederebbe maggioranze qualificate: basterebbero la maggioranza semplice e poche settimane di iter parlamentare.

Il confronto è con il sistema attuale: la composizione del CSM (33 membri) è fissata per legge, ma la soglia dei 3/5 per i laici impone un accordo bipartisan. La riforma eliminerebbe questa garanzia senza sostituirla con un'altra.

Firmeresti un contratto che dice «le clausole importanti le scriviamo dopo, a maggioranza semplice»? Il potere di scrivere le regole del gioco è il potere più grande di tutti — e questo potere passerebbe alla maggioranza di turno senza alcun obbligo di compromesso.

Il potere del pubblico ministero è enorme: può chiedere intercettazioni, disporre perquisizioni, avviare indagini che distruggono reputazioni. Un PM senza controllo è un rischio per le libertà individuali. Chi invoca maggiori garanzie per i cittadini di fronte al potere requirente solleva un problema reale, riconosciuto anche da chi si oppone alla riforma.

La separazione delle carriere, in questa lettura, rafforzerebbe il modello accusatorio: il giudice sarebbe terzo per struttura, non per sola deontologia. L'Alta Corte creerebbe un organo disciplinare con competenze specifiche, sottratto alla logica correntista del CSM. E il sorteggio sposterebbe la selezione dei controllori dal circuito elettorale della magistratura a un meccanismo i cui criteri verrebbero definiti per legge ordinaria.

La riforma non aggiungerebbe garanzie per i cittadini. Non introdurrebbe nuovi diritti processuali, non rafforzerebbe la difesa, non limiterebbe l'uso delle intercettazioni, non modificherebbe le regole sulla custodia cautelare. Interverrebbe sull'architettura dell'autogoverno e della disciplina dei magistrati.

Il risultato è che le garanzie future per i cittadini di fronte al PM dipenderebbero interamente dalle leggi ordinarie attuative — che il testo costituzionale non ha ancora scritto e che sarebbero modificabili a maggioranza semplice. Il catalogo degli illeciti disciplinari, la composizione dei collegi dell'Alta Corte, lo statuto di indipendenza del PM: tutto sarebbe rinviato.

Non si tratta di togliere garanzie ai magistrati o di darle ai cittadini. La domanda è: chi controlla i controllori? E la risposta, con la riforma proposta, sarebbe: chi scrive le leggi ordinarie (su come il meccanismo della lista e del sorteggio sposterebbe il potere, vedi la prima domanda).

Controllare il potere del PM è sacrosanto. Ma la riforma controllerebbe il PM — o controllerebbe chi controlla il PM, spostando quel potere verso chi scrive le leggi ordinarie? Chi controllerebbe chi li controlla?

La riforma non modifica l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost., invariato). Un PM è tenuto a indagare quando riceve una notizia di reato, indipendentemente da chi è coinvolto. Questo principio resta in Costituzione. Inoltre, l'art. 107 riformato mantiene la garanzia che i magistrati si distinguono «soltanto» per diversità di funzioni e che il Ministro ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare — non di interferire con le indagini.

La storia italiana offre anche esempi in cui l'azione requirente è stata percepita come eccessiva o politicamente orientata — dalle inchieste di Tangentopoli alle indagini contestate su amministratori locali. Un sistema disciplinare più strutturato, con un organo dedicato e specializzato, potrebbe tutelare sia i cittadini sia i magistrati stessi da eccessi e abusi.

La protezione di un PM non dipende solo dal testo costituzionale — dipende dal sistema di garanzie che lo circonda. Con la riforma:

• Il CSM requirente che gestisce la sua carriera sarebbe composto da togati sorteggiati (senza mandato) e laici sorteggiati da lista parlamentare — la selezione reale sarebbe nella composizione della lista, non nell'estrazione.

• La disciplina sarebbe in mano all'Alta Corte, dove il 40% dei componenti avrebbe un legame con la politica (3 nominati dal PdR + 3 da lista parlamentare) e il presidente sarebbe sempre un laico.

• Il catalogo degli illeciti disciplinari sarebbe definito per legge ordinaria. Basterebbe ampliare la definizione di «grave violazione di legge» o introdurre un illecito per «fuga di notizie» formulato in modo ampio per creare uno strumento di pressione.

• Nessun ricorso in Cassazione contro la sentenza disciplinare (nella tesi prevalente).

Nessuno di questi passaggi richiederebbe atti illegali. Tutti sarebbero possibili con leggi ordinarie a maggioranza semplice.

L'azione penale resterebbe obbligatoria — ma un PM che sapesse che la sua carriera, la sua disciplina e la definizione stessa di illecito sono nelle mani della maggioranza che sta indagando, agirebbe con la stessa libertà di prima?

La lotta alla criminalità organizzata è un interesse condiviso. Nessun governo democratico ha ragione di indebolire i PM antimafia. Chi promuove la riforma può legittimamente sostenere che le intenzioni sono altre: migliorare l'efficienza, ridurre il correntismo, rafforzare il modello accusatorio. Attribuire intenzioni malevole non è un argomento.

La struttura normativa non cambia con le intenzioni di chi la crea. Una Costituzione non si scrive per il governo in carica — si scrive per tutti i governi futuri, compresi quelli che nessuno oggi immagina.

Il punto non è la buona fede di questo governo. Il punto è che la riforma creerebbe un'architettura in cui sarebbe strutturalmente possibile condizionare l'azione dei PM attraverso leggi ordinarie: definendo i requisiti del sorteggio del CSM requirente, scrivendo il catalogo degli illeciti disciplinari in modo ampio, orientando le nomine attraverso il CSM a composizione sorteggiata. Nessuno di questi passaggi richiederebbe atti illegali — solo leggi ordinarie a maggioranza semplice.

La Polonia del 2017 non stava pianificando di punire i giudici critici quando ha riformato il KRS (il Consiglio nazionale della magistratura polacco). L'Ungheria del 2011 non dichiarava di voler rimuovere un terzo dei vertici giudiziari quando ha abbassato l'età pensionabile. Le architetture deboli non causano abusi — li rendono possibili.

La domanda non è cosa vuole questo governo. La domanda è: cosa potrebbe fare qualsiasi governo futuro con questa architettura? Le Costituzioni si scrivono per resistere ai terremoti, non per il bel tempo.

La scelta

Il 22-23 marzo si vota sì o no all'intera legge. Non ai singoli pezzi. Ma come è nata conta quanto cosa contiene.

La riforma si presenta come un sistema coerente: separazione delle carriere, due CSM, sorteggio, Alta Corte. Ogni pezzo si reggerebbe sugli altri. Votarli separatamente potrebbe creare un'architettura incoerente — una separazione senza i CSM per gestirla, un sorteggio senza l'Alta Corte per disciplinare i sorteggiati. Il pacchetto unico ha una logica interna.

Il referendum confermativo previsto dall'art. 138 della Costituzione chiede un Sì o un NO all'intera legge costituzionale. Non esiste la possibilità di approvare un articolo e respingerne un altro. Questo significa che chi è favorevole alla separazione delle carriere ma contrario all'Alta Corte senza Cassazione deve scegliere: prendere tutto o lasciare tutto.

I sondaggi mostrano che la separazione delle carriere gode di ampio consenso. L'esclusione della Cassazione dalla disciplina, molto meno. Il pacchetto unico lega l'elemento più popolare a quelli più controversi — e questo non è un caso: è una scelta legislativa.

La Corte Costituzionale, per i referendum abrogativi, ha stabilito il principio di omogeneità del quesito (sent. 16/1978): il cittadino deve poter esprimere una volontà univoca. Per i referendum confermativi ex art. 138 questo principio non si applica formalmente — ma il problema sostanziale resta.

Se sei d'accordo con la separazione delle carriere ma non con l'Alta Corte senza Cassazione, cosa voti? Il pacchetto unico ti obbliga a decidere se il singolo elemento che condividi vale l'intero pacchetto che non hai scelto.

La riforma ha seguito il procedimento dell'art. 138 della Costituzione: doppia lettura in entrambe le Camere, con un intervallo minimo di tre mesi tra le due deliberazioni. Il Governo ha il potere di iniziativa legislativa anche per le leggi costituzionali — non c'è nulla di irregolare. Se il Parlamento avesse voluto modificare il testo, aveva quattro occasioni per farlo. L'approvazione con il medesimo testo indica convergenza della maggioranza su un disegno coerente.

Il testo è rimasto sostanzialmente invariato in tutte le letture parlamentari. Il Parlamento ha approvato, ma non ha modificato. In una riforma che riscrive sette articoli della Costituzione sull'assetto della magistratura, il confronto ampio tra forze politiche diverse — con modifiche condivise — non c'è stato.

La Costituzione è il patto fondamentale della Repubblica — non il programma di un governo. Quando la modifica parte dall'esecutivo e la maggioranza la approva senza cambiamenti sostanziali, il risultato somiglia più a un atto di indirizzo politico che a una revisione condivisa.

Non è la prima volta. Dal 2001 a oggi, le riforme costituzionali a iniziativa governativa hanno seguito lo stesso schema: il governo propone, la maggioranza approva, l'opposizione resta fuori. La riforma del Titolo V (2001), quella del governo Berlusconi (2006, respinta al referendum), quella del governo Renzi (2016, respinta al referendum) — tutte percepite come riforme «di parte». L'art. 138 prevede il referendum confermativo proprio per questo: quando la riforma non raggiunge i due terzi — segno di ampio consenso bipartisan — è il popolo a decidere. Ma il popolo può solo dire sì o no al testo che il governo ha scritto. Non può riscriverlo.

La Costituzione dovrebbe essere cambiata con lo spirito con cui è stata scritta: attraverso il confronto e il compromesso tra forze diverse. Se il testo arriva dal governo, la maggioranza lo approva senza modifiche e il Parlamento non ha inciso — il processo è formalmente corretto. Ma è anche quello che i Costituenti avevano in mente?

La magistratura italiana ha bisogno di riforme. I tempi della giustizia sono tra i più lunghi d'Europa. Le correnti hanno condizionato le nomine per decenni. Il sistema disciplinare è percepito come poco incisivo. Chi teme che il NO congeli tutto ha ragioni concrete: la storia italiana è piena di riforme mancate, bloccate da veti incrociati e inerzia istituzionale.

Il quesito referendario chiede di approvare o respingere questa legge costituzionale specifica, non di esprimersi sull'idea di riforma in astratto.

La riforma Cartabia (L. 71/2022 e D.lgs. 44/2024) ha già riformato senza toccare la Costituzione: CSM portato a 33 componenti, soglia dei 3/5 per i laici, un solo passaggio di carriera nell'intera vita professionale. Queste riforme funzionano con legge ordinaria e possono essere migliorate con legge ordinaria.

Il punto non è se riformare, ma come. Una riforma costituzionale che demanderebbe i contenuti a leggi ordinarie future non sarebbe una riforma — sarebbe una delega. E una delega a maggioranza semplice, senza le garanzie che una Costituzione dovrebbe contenere, potrebbe produrre risultati molto diversi da quelli promessi.

Riformare è necessario — nessuno lo nega. Ma riscrivere la Costituzione sulla fiducia, senza sapere cosa conterrebbero le leggi ordinarie che la renderebbero operativa, significherebbe riformare o firmare un contratto in bianco?

"Non voglio dimostrare niente. Voglio mostrare." — Federico Fellini

Questa pagina non chiede di essere d'accordo. Chiede di leggere gli argomenti dell'altra parte nella loro formulazione più forte, di confrontarli con i dati disponibili, e di portarsi a casa la domanda aperta. Le risposte sono di chi legge.

Fonti: Legge costituzionale, G.U. n. 253 del 30/10/2025 · Art. 104, 105, 111 Cost. vigente e riformato · L. 71/2022 (riforma Cartabia: CSM 33 componenti, soglia 3/5) · D.lgs. 44/2024 art. 12 (un solo passaggio di carriera) · Audizioni parlamentari CSM 2023-2024 (passaggi PM→giudice: ~28/anno su 8.800) · M. Cassano, Prima Presidente emerita Cassazione (Fondazione Bellisario, feb. 2026) · F. Biondi (sistemapenale.it) · A. Gatto (sistemapenale.it, 9 marzo 2026) · A. Gustapane (dirittodidifesa.eu, 2 feb. 2026) · G. Santalucia, Presidente ANM (giustiziainsieme.it) · C. Pinelli (Rivista AIC, 1/2026) · Costituzione portoghese artt. 219-220 · CGUE, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, 27/5/2019 · TAR Lazio n. 23352/2025.