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22–23 MAR 2026 Referendum confermativo
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§ 01 — Separazione delle carriere

Scegli da che parte stare — per sempre

Cosa cambia nella relazione tra giudici e pubblici ministeri. Cosa è già cambiato con la legge ordinaria.

Punto focale

Fino a dove arriva la Cartabia, dove vuole arrivare la riforma

Per decenni i magistrati potevano passare liberamente da giudice a PM e viceversa. Era un problema reale: un PM che ha indagato un imputato non dovrebbe poi giudicarlo. La critica era fondata.

Ma il legislatore ordinario ci ha già messo mano. Prima limitando i passaggi a quattro (2007), poi riducendoli a uno solo nell'intera carriera (decreto legislativo 44/2024 (D.lgs. 44/2024), attuativo della legge Cartabia). La riforma costituzionale rende la separazione definitiva e irreversibile.

La domanda che resta: se la legge ordinaria ha già ridotto il problema a una dimensione marginale, perché intervenire sulla Costituzione? E soprattutto — cosa viaggia nello stesso pacchetto di riforma?

Evoluzione normativa

Quarant'anni di interventi sulle carriere

La storia dei passaggi tra carriere è una storia di restringimento progressivo. Ogni riforma ha stretto la porta. L'ultima la chiuderebbe in Costituzione.

Pre-2007

Passaggi illimitati

Nessun vincolo formale: un magistrato poteva passare da giudice a PM e viceversa più volte nel corso della carriera. La "cultura dell'intercambiabilità" tra le funzioni era la norma.

2007 — Riforma Mastella

Massimo 4 passaggi

Il D.lgs. 160/2006 (modificato nel 2007) introduce il primo tetto: non più di quattro passaggi di funzione nell'intera carriera, con vincolo di sede e limiti temporali.

2022–2024 — Riforma Cartabia

Massimo 1 passaggio nell'intera carriera

Il D.lgs. 44/2024 (art. 12), attuativo della legge delega Cartabia, riduce il limite a un solo passaggio nell'intera carriera. Di fatto, il ponte tra le due funzioni è quasi completamente smantellato per via legislativa ordinaria.

2025 — Riforma costituzionale Nordio

Separazione costituzionale definitiva

L'art. 102 Cost. riformato stabilisce che la magistratura è composta da «magistrati della carriera giudicante (i giudici, che decidono le sentenze) e della carriera requirente (i PM, che indagano e sostengono l'accusa)». L'art. 104 istituisce due CSM distinti. Nessun passaggio sarebbe più possibile, a nessuna condizione. La scelta sarebbe irreversibile dal concorso.

I numeri

Quanto era grande il problema?

Nei dati reali, i passaggi di carriera sono già un fenomeno residuale anche senza l'intervento costituzionale.

~28
Passaggi PM↔giudice per anno (media 2019–2023)
8.800
Magistrati ordinari in servizio
0,31%
Percentuale annua di passaggi sul totale dei magistrati

3 su 1.000 — ogni quadrato ≈ 9 magistrati. Solo 3 cambiano funzione ogni anno.
Fonte: audizioni parlamentari CSM 2023–2024. Media: ~28 passaggi/anno su 8.800 magistrati = 0,31%.

Circa 28 magistrati su 8.800 cambiavano funzione ogni anno — lo 0,31% del corpo. Dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 44/2024, questo numero scenderà ulteriormente, perché il passaggio è limitato a una sola volta nell'intera carriera. Con la Cartabia a pieno regime, il dato è destinato ad avvicinarsi allo zero. La riforma costituzionalizzerebbe un risultato che la legge ordinaria sta già raggiungendo.

Nota metodologica

I dati sui passaggi provengono dalle audizioni parlamentari del CSM (2023–2024) e dai riscontri giornalistici di Pagella Politica. Il dato di ~28/anno si riferisce alla media degli anni pre-Cartabia.

Prima e dopo

Cosa cambia nel percorso di un magistrato

Prima (D.lgs. 44/2024)
Dopo (riforma 2025)

Concorso unico, un ponte possibile

Il magistrato entra con un concorso unico e sceglie tra funzione giudicante o requirente.

Una sola volta nell'intera carriera, può chiedere il passaggio all'altra funzione — con cambio di sede obbligatorio e valutazione di idoneità.

In pratica, quasi nessuno lo faceva già: circa 28 su 8.800 all'anno.

Ponte residuale Flessibilità minima Legge ordinaria

Due percorsi separati, nessun ponte

La Costituzione riformata prevede due carriere distinte. Le «norme sull'ordinamento giudiziario» disciplinano le «distinte carriere» (art. 102 Cost. riformato).

Il concorso di accesso, i percorsi formativi, la progressione: tutto sarebbe separato. La scelta sarebbe irreversibile.

La legge ordinaria dovrebbe decidere i dettagli: servirebbero concorsi separati? Scuole diverse? Il testo costituzionale non lo specifica.

Separazione totale Irreversibile Dettagli → legge ord.

Il percorso a confronto

Concorso unico
Giudice o PMscelta iniziale

1 volta
PM o Giudicepassaggio possibile

Concorso Agiudicante
Giudiceper sempre
Concorso Brequirente
PMper sempre
Nessun passaggio possibile. Due CSM separati.
Struttura istituzionale

Da un concorso unico a due mondi istituzionali

Il diagramma mostra come la separazione delle carriere si riflette sull'intera struttura istituzionale: non solo due percorsi diversi, ma due organi di autogoverno distinti.

Guarda il ponte tratteggiato nel PRIMA e la X nel DOPO. La differenza strutturale è tutta lì: da un passaggio residuale (0,31%/anno) a zero passaggi per Costituzione.

Cui prodest

Se il problema è già risolto, perché toccare la Costituzione?

La domanda strutturale

La separazione delle carriere, presa da sola, ha una giustificazione. Ma la legge Cartabia l'ha già affrontata con un intervento proporzionato — un solo passaggio nell'intera carriera.

Scrivere la separazione in Costituzione ha una conseguenza importante: richiede due CSM (Consiglio Superiore della Magistratura — l'organo che governa nomine, trasferimenti e carriere dei magistrati) separati (art. 104 riformato). Due CSM significano una nuova composizione, un nuovo meccanismo di selezione (il sorteggio), e l'estrazione della funzione disciplinare verso un nuovo organo (l'Alta Corte).

La separazione delle carriere è il punto centrale della riforma — o è la porta attraverso cui passa il resto?

Cartabia (D.lgs. 44/2024)
1 passaggio
Intervento proporzionato: riduce il problema senza toccare l'architettura costituzionale
Riforma Nordio (2025)
0 passaggi + 2 CSM + Alta Corte
Riscrive sette articoli della Costituzione. Cambia CSM, sorteggio, disciplina, garanzie
L'altra prospettiva

Gli argomenti a favore della separazione

Questi argomenti meritano di essere considerati nel merito. Sono sostenuti da giuristi seri e hanno una storia lunga nella cultura giuridica italiana.

Imparzialità percepita

Anche un solo passaggio possibile — dicono i sostenitori della separazione — mina la percezione di imparzialità del giudice. Se il magistrato sa che potrebbe un giorno fare il PM, o l'ha fatto in passato, la sua terzietà può essere messa in discussione. La percezione conta quanto la realtà, soprattutto nei processi con forte esposizione mediatica.

Coerenza con il modello accusatorio

Il sistema processuale penale italiano, dal 1989, è fondato sul modello accusatorio (dove chi accusa e chi giudica hanno ruoli nettamente separati): accusa e giudizio sono funzioni strutturalmente diverse. La separazione delle carriere — si argomenta — porta la Costituzione in linea con il codice di procedura, completando una transizione iniziata trentacinque anni fa.

Responsabilizzazione del PM

Un PM che appartiene a una carriera autonoma, con un proprio CSM, potrebbe sviluppare una identità professionale più definita e una cultura interna di responsabilità. Il modello portoghese, con la separazione e un consiglio dedicato ai PM, viene citato come esempio funzionante.

Il punto che resta aperto

Questi argomenti riguardano la separazione delle carriere in sé. Richiedono necessariamente anche il sorteggio dei togati, l'eliminazione del ricorso in Cassazione sulla disciplina, e il rinvio delle garanzie del PM a leggi ordinarie? O potrebbero essere realizzati con la sola separazione delle carriere? La riforma li presenta insieme, in un unico pacchetto costituzionale. Il quesito referendario è unitario: accetta o rifiuta l'intero testo.

Se la separazione delle carriere è il problema, la legge Cartabia è la risposta proporzionata. Se il problema è un altro, conviene chiedersi quale — e guardare cosa viaggia nello stesso pacchetto. — La domanda che apre le pagine successive

Prossima pagina: il CSM e il sorteggio →

Fonti: D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 160 (ordinamento giudiziario) · D.lgs. 44/2024 art. 12 (un solo passaggio nell'intera carriera — attuativo legge Cartabia) · Legge costituzionale n. 253 del 30 ottobre 2025, art. 102 e art. 104 (G.U. n. 253) · Audizioni parlamentari CSM 2023–2024 (dati passaggi di carriera) · Pagella Politica (riscontro ~28 passaggi/anno) · Parere CSM 8 gennaio 2025 (rinvio a legge ordinaria per disciplina delle carriere, sistemapenale.it) · L. Marafioti, «Viaggio in Portogallo», Sistema Penale, 2026 (confronto modello portoghese).

Note: (1) Il dato di ~28 passaggi/anno si riferisce alla media pre-Cartabia (2019–2023). Dopo il D.lgs. 44/2024 il numero sarebbe sceso ulteriormente perché il passaggio è limitato a un solo evento nell'intera carriera. (2) La riforma non specifica se i concorsi sarebbero separati: il parere del CSM del gennaio 2025 osserva che servirebbe una riscrittura quasi integrale dell'ordinamento giudiziario per attuare la separazione. (3) L'intero regime delle carriere separate — concorsi, formazione, progressione — è demandato a legge ordinaria a maggioranza semplice (art. 102 Cost. riformato, rinvio 1 nella mappa delle leggi attuative).