Prima di Votare
22–23 MAR 2026 Referendum confermativo
Nessun quorum
--
Giorni
:
--
Ore
:
--
Min
:
--
Sec
Referendum Costituzionale

Prima e Dopo la Riforma

Sette articoli della Costituzione riscritti. Cosa cambierebbe, dove si sposterebbe il potere. I fatti, articolo per articolo.

La riforma in 3 numeri

Tre cambiamenti strutturali dietro un nome rassicurante

La legge costituzionale del 30 ottobre 2025 (G.U. n. 253) modifica sette articoli della Costituzione. Non solo la "separazione delle carriere".

2
CSM separati
al posto di uno
0
Ricorsi in Cassazione
sulla disciplina*
5+
Leggi ordinarie
ancora da scrivere

Il nome ufficiale e la comunicazione politica parlano di "separazione delle carriere". La legge modifica anche l'autogoverno (art. 104), la disciplina (art. 105), le nomine presidenziali (art. 87) e l'organizzazione (artt. 102, 106, 107, 110). Ogni cambiamento sposterebbe potere. La domanda è: verso chi?

*Nella tesi prevalente in dottrina. Il punto è controverso: vedi § 03 — Alta Corte.

Il processo

Come è nata questa riforma

Il testo di questa legge costituzionale è stato scritto dal Governo e presentato al Parlamento. L'art. 138 della Costituzione lo consente: l'iniziativa governativa è legittima. Ma un dato va registrato: il testo è rimasto sostanzialmente invariato in tutte e quattro le letture parlamentari.

Il Parlamento ha approvato, ma non ha modificato. In una riforma che riscrive sette articoli della Costituzione su un tema delicato come l'assetto della magistratura, il confronto ampio tra forze politiche diverse — con modifiche condivise — non c'è stato.

Non è un'anomalia isolata. Dal 2001 a oggi, ogni riforma costituzionale a iniziativa governativa ha seguito lo stesso schema: il governo propone, la maggioranza approva, l'opposizione resta fuori. La riforma del Titolo V (2001), quella Berlusconi (2006, respinta al referendum), quella Renzi (2016, respinta al referendum). Lo schema si ripete.

L'art. 138 è una garanzia — non una formalità

Se la riforma non raggiunge i due terzi in Parlamento — segno di ampio consenso bipartisan — scatta il referendum confermativo. Ma il popolo può solo dire sì o no al testo che ha scritto il governo. Non può riscriverlo.

Fonte: iter parlamentare del DDL costituzionale, G.U. n. 253 del 30/10/2025. Per un'analisi dettagliata del processo, vedi § 07 — Domande, Q16.

I temi

Cosa troverai in questo sito

Otto analisi indipendenti. Per ognuna: cosa dice il testo, cosa cambierebbe nella pratica, quali sono gli argomenti a favore e le obiezioni. Il lettore conclude.

Il bilancio di potere

Come cambierebbe la composizione del CSM

La proporzione 2/3 togati - 1/3 laici resterebbe sulla carta. Cambierebbe il modo in cui ci si arriva: da elezione tra pari a sorteggio da liste e platee definite per legge ordinaria.

CSM attuale — 30 componenti elettivi (L. 71/2022)
Togati eletti 66,7%
Laici eletti 33,3%
20 togati eletti dai colleghi magistrati + 10 laici eletti dal Parlamento con maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti. I 3 membri di diritto (PdR, Primo Presidente e Procuratore Generale della Cassazione) non rientrano nella proporzione costituzionale.
Con la riforma proposta — ciascun CSM
Togati sorteggiati 67%
Laici da lista parl. 33%
Stessa proporzione, meccanismo diverso. I togati eletti — che oggi rispondono ai colleghi magistrati che li votano — diventerebbero sorteggiati: senza mandato elettivo, senza protezione collegiale, senza dover rispondere a nessuno. I laici, oggi eletti dal Parlamento con voto diretto e attribuibile (soglia 3/5 in legge ordinaria), diventerebbero sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento — un processo meno tracciabile, dove l'influenza si nasconderebbe dietro l'apparenza del caso.
Soglia attuale per i laici
3/5 dei votanti
Il Parlamento in seduta comune elegge i laici con maggioranza qualificata. Serve il compromesso bipartisan.
Soglia con la riforma proposta
Non fissata
Il meccanismo cambierebbe: da elezione diretta (trasparente) a sorteggio da lista parlamentare. La soglia attuale dei 3/5 è già legge ordinaria, ma il cambio di meccanismo sposterebbe il potere nella composizione della lista.
Indipendente da mandato politico
Eletto (soglia 3/5, legge ord.)
Sorteggiato / regole da definire
Metodo

Come leggere questo sito

"Non voglio dimostrare niente. Voglio mostrare." -- Federico Fellini

La Costituzione è il default. Chi la modifica ha l'onere della prova: deve dimostrare che il cambiamento risolve un problema reale e non ne crea di peggiori.

Questo sito non chiede di fidarsi. Per ogni cambiamento introdotto dalla riforma, pone tre domande: cosa cambia nel testo? Dove si sposterebbe il potere? Cui prodest -- a chi giova?

Ogni dato ha una fonte verificabile. Ogni tesi è accompagnata dalla contro-tesi più forte. Il lettore ha tutti gli strumenti per concludere da solo.

Principi editoriali

Ogni claim ha una fonte -- inline nella pagina o in nota a piede di sezione. Nessuna affermazione senza provenienza.

Ogni tesi ha la contro-tesi -- gli argomenti a favore della riforma sono presentati nella loro formulazione più forte, prima di essere esaminati.

Il lettore conclude -- questo sito mostra l'architettura normativa, i dati, i precedenti. Le conclusioni sono di chi legge.

Fonti principali: Legge costituzionale, G.U. n. 253 del 30/10/2025 (testo integrale della riforma) · L. 71/2022 (riforma Cartabia -- composizione CSM: 33 componenti, 20 togati eletti + 10 laici con soglia 3/5) · D.lgs. 44/2024 art. 12 (un solo passaggio di carriera nell'intera vita professionale) · Art. 105 Cost. riformato (Alta Corte disciplinare, 15 membri) · Art. 104 Cost. riformato (due CSM, sorteggio) · M. Cassano, Prima Presidente emerita Cassazione (Fondazione Bellisario, feb. 2026) · F. Biondi, A. Gatto (sistemapenale.it) · G. Santalucia, Presidente ANM (giustiziainsieme.it) · C. Pinelli (Rivista AIC, 1/2026) · S. Panizza (Questione Giustizia) · CGUE, cause riunite C-508/18 e C-82/19 PPU, 27/5/2019 · Costituzione portoghese artt. 219-220.